gli altri Stati, in vigore al 1° gennaio 1911. DATA della scadenza Indeterminata 31 die. 1917 con facoltà di denuncia per il 1° genn. 1916 '31 dicembre 1912 Indeterminata Tariffa speciale Clausola della nazione piti favorita OSSEIt VAZIONI V. 088. V. oss. L’articolo 3 del trattato pattuisce l’uguaglianza coi nazionali in materia di commercio e navigazione pei sudditi di ognuna delle due parti nell’altro Stato; nna dichiarazione che fa seguito al trattato impegnava i due Governi a negoziare un accordo commerciale entro due anni dalla data del trattato. La tariffa speciale riguarda la riduzione del dazio sul caffè all’entrata in Italia. Prorogato con scambio di note 15 maggio e 4 giugno 1910. La tariffa speciale riguarda soltanto i dazi d’entrata in Bulgaria. Lo scambio di note pattuisce la reciprocità della franchigia per il mobilio dei sudditi di uno dei due paesi che si stabiliscono nell’altro. L’accordo pattuisce l’applicazione della tariffa convenzionale italiana a un determinato numero di merci canadesi, e della tariffa intermedia canadese a un determinato numero di merci italiane. Il trattato, che attende la sanzione del Parlamento italiano, non ha data di scadenza ed è denunciabile in qualunque tempo con preavviso di 12 mesi. Esso contiene la clausola della nazione più favorita a beneficio delle due parti, fatta eccezione per le speciali riduzioni doganali che il Chili concedesse unicamente ad altri Stati del Sud o del Centro-America. Le tariffe speciali stipulate nel trattato riguardano soltanto l’importazione di merci italiane in Cina ; così pure la clausola della nazione più favorita è pattuita a solo beneficio dell’Italia ; ma questa, per benevola tradizione e per reciprocità di trattamento, la accorda anche alle merci cinesi importate in Italia. Vocino — Manuale dì Diritto Marittimo 21