PEGNO NAVALE. PRESTITO A CAMBIO MARITTIMO 127 «stillisi fatta o convenuta, « il resto della somma prestata è costituito coll’ interesse al corso di piazza : se però vi è stata frode da parte di elii lia ricevuto il danaro, il cambista lia diritto di domandare l’annullamento «lei contratto e la restituzione della somma prestata, col predetto interesse. Il prodotto sperato sulle cose caricate non si reputa come eccesso di valore se è di-cliiarato espressamente. Le cose su cui è costituito il prestito sono naturalmente esposte ai rischi della navigazione. Però il cambista non corre rischio in qualunque caso di reticenza o di falsa dichiarazione del cambiatario, la quale diminuisca'l’opinione dei rischi o ne cambi I’ oggetto; ili-in caso di cambiamento della via , del viaggio o della nave dichiarati nel contratto, tranne che il cambiamento sia avvenuto per caso fortuito o per forza maggiore. Il cambiamento del capitano, anche per congedo datogli dal proprietario della nave, non fa cessare, salvo convenzione contraria, gli effetti del contratto. 107. 11 tempo ilei rischi , se non è determinato dal contratto, decorre: quanto alla nave o parte di essa e al nolo, dal momento in cui muove dal porto lino a quello in cui dà fondo in quello di sua destinazione ; quanto alle cose caricate, dal momento in cui si caricano sulla nave o nelle barche per trasportarle alla nave lino a quello in cui sono deposte a terra nel luogo della loro destinazione. IOS. In caso di rottura iti! riaggio prima di cominciare il rischio, se essa avviene per caso fortuito o forza maggiore, chi ha ricevuto il danaro è obbligato a restituirlo con l’interesse legale dal giorno del prestito; se invece avviene per fatto a lui imputabile, egli deve l’interesse al corso di piazza ove sia superiore a quello legale, e deve inoltre pagare l’indennità dovuta all’assicuratore se il prestito era assicurato. In caso poi clic la rottura del viaggio avvenga dopo il cominciamento «lei rischio.il cambiatario è tenuto a restituire la somma