DELLA CAMBIALE E DELL’ASSEGNO BANCARIO 251 In mancanza di questa diversa indicazione, i duplicati si considerano some altrettante cambiali distinte. 279. Se più esemplari di una cambiale sono girati dallo stesso girante a più persone, questi è responsabile delle girato come se si trattasse di cambiali diverse. Eguale responsabilità assumono i giranti posteriori per le loro girate. Se più esemplari sono accettati, 1’ accettante è obbligato per ciascuna accettazione. Se più esemplari sono girati a persone diverse e tutti accettati, il girante e Faccettante sono obbligati solidariamente per ogni girata e per ogni accettazione. 280. Chi ha spedito un esemplare della cambiale per l’accettazione deve indicare sugli altri esemplari la persona cui quello fu spedito ; ma la mancanza di questa indicazione non nuoce agli effetti della cambiale. Il possessore di un duplicato contenente tale indicazione non può esercitare l’azione dì regresso per mancanza di accettazione o di pagamento, se non prova nei modi stabiliti nella sezione Vili del presente capo : Io che l’esemplare spedito per l’accettazione non gli fu consegnato dal depositario ; 2° e che l’accettazione o il pagamento non potè ottenersi sul duplicato. $ 2. Delle copie. 281. Le copie di una cambiale possono darsi da qualunque possessore. Le copie devono essere conformi all’originale e contenere tutte le indicazioni che iu esso si trovano, coll’aggiunta « fin qui copia » od altra equivalente. 282. L’accettazione e le girate originali scritte sulla copia obbligano 1’ accettante e i giranti , come se fossero scritte sulla cambiale originale.