52 I.A NAVE delegato per stabilire 1’ udienza in cui deve farsi l’incanto e per procedere alle altre operazioni occorrenti, *• ordina al cancelliere di formare il relativo bando di vendita ‘). Se la vendita non ha luogo nei quaranta giorni successivi, non computando in tale termine il tempo decorso per le eventuali opposizioni, il pignoramento c di diritto perento, ed il creditore pignorante soggiace alle spese. Il bando «li vendita è pubblicato mediante affissione all’ albero maestro della nave pignorata, alla porta principale della sede del tribunale davanti al quale si procelle alla vendita, nella piazza principale e sul molo o scalo del porto in cui la nave è ancorata, nella residenza degli uffici doganali del luogo e nelle sale della borsa e della camera di commercio; un estratto sommario di esso dev’ essere inscritto nel giornale degli annunzi giudiziari tre giorni prima della vendita. 11 bando deve inoltre essere notificato al debitore o in sua assenza al capitano, al custode nominato dall’usciere, ai creditori privilegiati, e ad ogni altro creditore anche non privilegiato che con atto notificato al creditore instate abbia dichiarato di voler intervenire nella procedura. Se la nave pignorata è di portata maggiore di trenta tonnellate, il bando dev’ essere pubblicato per tre volte consecutive, di otto in otto giorni, ed inserito per estratto nel giornale degli annunzi giudiziari. Dopo la prima pubblicazione il giudice delegato per la vendita riceve ') Il l'mulo deve indicare il nome, cognome, professione, e residenza , domicilio o dimora del creditore ¡»tante ; i titoli in forza dei quali si procede ; la somma dovuta; il domicilio eletto dal creditore istante nel Comune dove risiede il tribunale innanzi al viali' si procede e nel luogo dove la nave è ancorata; il nome, cognome, e residenza, domicilio o dimora del proprietario della nave pignorata ; il nome, tipo e portata della nave e, se è armata o in armamento , il nome e cognome del capitano ; il luogo dove la nave è giacente o galleggiante; gli selliti, scialuppe, attre**i, arredi , armi, munizioni e provviste cadenti nella vendita ; il nome e cognome del procuratore del creditore istante; le condizioni della vendita ; e 1 ’ udienza fissata per riucanto.