INTKlllir/.loNK XIII I Ruoli il' Oh-ron ') , ili nazionalità »• di olitine in certa , esercitarono la loro influenza sitile città inarit time dell’occidente d’Europa , come alla lor volta sii quelle settentrionali le norme marittimi■ ili Wixby *). Nel sedicesimo secolo venne pubblicato, forse u Itimeli, il (1 uiilone ih'l man■ clic fu specialmente notevole pelle norme relative all’ assicurazione, e a Lubecca , nei primi anni del secolo successivo, il diritto marittimo delle città federate dell’ Hanno teutonica *)• Le numerose ordinanze date dai Principi dettano norme specialmente di diritto marittimo amministrativo. Fa ntosissima fra tutte è quella della marina , promulgata da Luigi NIV nel 1(W1, la (piale, divisa in cinqui; libri, è 1111 complesso ili disposizioni relative alle navi, alle spedizioni, ai contratti e ai tribunali di commercio nautico, alla polizia della navigazione, ai rapporti internazionali in tempo di guerra. I>a questa ordinanza e dal Consolato ilei mare trae origine il secondo libro del codice di commercio frati cese del lsos, e da esso derivano la maggior delle legislazioni marittime moderne, fra cui la nostra. 111. Fin qui il diritto nautico ha sempre goduto d’ima autonomia più o meno accentuata. seguendo in pari teni]M», per la natura eminentemente internazionale «li «pici traffico, la tendenza a diventare il più possibile uniforme in tutti i paesi marittimi trafficanti tra loro. Il codice francese per la prima volta Ita raccolto insieme le norme relative a tutto il commercio compreso il ma rìttimo. Per le vicende politiche dell’epoca e per fatalità di eventi questo codice è stato copiato quasi fedelmente dai codici dei vari Stati italiani . il napolitano (181!*), 2) lióle* o Jugement* d'Oléron, ila 11* isoletta omonima!. *) Ordinanze dei mercanti e patroni delia magnifica città di fllfihy (porto dell' inoli» di Gotlaii nella .Svezia). *) Guido» de la mer. 4) Jhm mnritimum han*eaticum. o ('ir ila tu in Hanxcaticarn in ordinano nautica.