DELLA CAMBIALE E DELL’ASSEGNO BANCARIO 257 vanti sono solidariameute e rispettivamente obbligati a dare cauzione per il pagamento della cambiale alla scadenza e per il rimborso delle spese. 315. Il possessore di una cambiale accettata ha diritto di chiedere cauzione ai giranti ed al traente, se l’accettante sia tallito , od abbia sospeso i pagamenti, o se una esecuzione contro di lui sia riuscita inutile, qualora provi nei modi stabiliti nella sezione Vili che la cauzione non fu prestata dall’accettante e che una nuova accettazione non potè ottenersi dalle persone indicate al bisogno. Ciascun giratario può chiedere cauzione agli obbligati anteriori, producendo le prove suddette. 316. Se la cambiale è pagabile in luogo diverso dalla residenza dell’accettante o dell’emittente, e presso una persona diversa, il mancato pagamento dev’essere accertato nei modi stabiliti nella sezione Vili, anche per conseivare 1’ azione contro l’accettante e contro l’emittente. 317. Il possessore della cambiale deve dare avviso al suo girante del mancato pagamento entro due giorni dalla data del protesto, o della dichiarazione indicata nell’articolo 307. Ogni giratario deve dare eguale avviso al proprio girante entro due giorni dalla ricevuta notizia, e così di seguito sino al traente o al primo girante del itaglielo o vaglia cambiario. L’ avviso si reputa dato colla consegua alla posta di una lettera raccomandata diretta alla persona cui dev’essere dato. Se un girante non ha indicato nella girata il luogo della sua residenza , 1’ avviso del non avvenuto pagamento deve darsi al suo girante. Chi non adempie l’obbligo suddetto, o non dà l’avviso al proprio girante, è tenuto al risarcimento dei danni. 318. Il possessore della cambiale non pagata alla scadenza può esercitare 1’ azione cambiaria contro alcuni degli obbligati o contro un solo di essi, senza perdere il suo diritto verso gli altri. Egli non è tenuto ad osservare l’ordine delle girate. 319. L’azione del possessore della cambiale scaduta ha per oggetto il pagamento della somma indicata nella cambiale, degli interessi e delle spese giustificate dal conto di ritorno, secondo le disposizioni degli articoli 311 e 312. Vocino — Manuale di Diritto Marittimo 17