L’K(JClPAOGIO 75 ufficio. Il capitano ha l’obbligo il'usare ogni mezzo perchè nel viaggio non manchino e non si guastino le provviste ; occorrendo dovrà rifornirsene dalle navi che incontra, o approdando, anche deviando la rotta, nel più vicino |»orto sicuro. (¡4. Stipulato il contratto d’arruolamento, l'arruolato deve recarsi a bordo, diversamente può essere dichiarato disertore, e vi deve restare a prestare il suo servizio, per il tempo stabilito e, occorrendo, anche dopo finché la nave non sia tornata nel Regno al luogo di sua destinazione, sempre che il viaggio di ritorno si faccia direttamente, con gli scali soltanto che possono occorrere. Questa eventuale proroga dà naturalmente diritto ad utui retribuzione projnirzionata al salario. S' intende sempre terminato l'arruolamento, anche se il termine convenuto non sia scaduto, quando la nave è tornata nel porto nazionale di sua destinazione dopo di aver eseguito il suo primo viaggio e di essere stata scaricata. Se non è convenuta la durata d'arruolamento, e se esso, salva contraria convenzione, è a tempo indeterminato o i»er piii viaggi, il marinaio può chiedere il suo congedo dopo due anni dall'entrata in servizio, non mai {>erò in un porto di scalo o di rilascio '), ma soltanto in un jKirto di destinazione. Terminato l’arruolamento le persone dell’equipaggio devono, con diritto di essere mantenute e pagate, continuare a prestare il loro servizio finché la nave sia )>osta in sicuro, scaricata ed ammessa a liliera pratica. Dopo, a ciascun di loro dovrebbe essere rilasciato dal capitano un congedo scritto da annotarsi nel giornale nautico, contenente l’indicazione del nome e qualità della nave, del nome e cognome del capitano stesso, e del tempo dell'imbarco ; ciò in pratica non è quasi mai fatto, ■) C Ili un ih» i (Mirto di «rato qualsiasi approdo intermedio dii viaggi» : di rilnimo <|iinnd» l'approdo è fati» a m-u|m> di riposo » iti rifornimento ; di ri lincio forzato i| riandò si •• costretti ad approdarvi per tempesta n ]N-r qualsiasi imprevista forza maggiore.