IL SERVIZIO 1>KL LITORALK E IlEI PORTI. 17 cazioni » qualunque persona, e ili procedere all'arresto degl’ individui colti in flagrante. In caso di mareggiate, naufragi, incendi e in qualsiasi straordinaria circostanza di urgente servizio dello Stato, 1’ ufficio di porto può richiedere l1 opera dei marinai , barcaiuoli, operai, facchini ecc., e questi non possono ritiutarvisi. Iti. In ciascun porto, stretto, canale od altro posto d’ ancoraggio in cui ne fosse riconosciuto la convenienza, pel servizio delle navi è stabilito un corpo di piloti pratici l) nominati dall’autorità marittima in seguito a speciale prova d’idoneità, e ciascun corpo è diretto da uno o più capi piloti. L’uso del pilotaggio di regola e facoltativo, ma è reso obbligatorio in alcuni porti o canali dove si è riconosciuto necessario *). La mercede dei piloti è stabilita tla apposita tariffa, ed ogni promessa di mercede maggiore fatta in momento di pericolo della nave è inattendibile. Volendo tenere i piloti a bordo dopo oltrepassato il pericolo e finché si è in vista dell’ ancoraggio bisogna loro corrispondere un’indennità giornaliera stabilita dalla stessa tariffa. Il pilota che scorta una nave ha diritto di stabilire la rotta e di comandare ogni manovra di vele, di àncore, di catene, di cavi, di ormeggio e tutto quanto si riferisce alla sicurezza della navigazione: egli non può lasciare la nave finché non sia ancorata e (»osta in salvo nel luogo di sua destinazione, o, uscendo al largo, finche non si trovi fuori di ogni jhtìcoIo *). Dei danni *) Art. 1 »2-204 «lei cod. marittimo ; 934-S6X «lei regolamento, e Regolamento speciale approvato cor. K. decreto 31 marzo 1SH5, n. 108. *) Ora il pilotaggio è obbligatorio solamente nell' estuario veneto, e uel porto-canale di Fintnicino. •) Con la pTenenza ilei pilota a boni.-, la responsabilità del capitano è diminuita, ma non eliminata del tutto ; coni almeno la maggioranza degli «erittori, ma la <)ue»tione e ancora controversa ; ved. (!. Vaccano Kcsao. Il pilota nella lefulaiione antica e moderna (Rivista Marittima dell’ ottobre 1904). Vocino—Mannaie di Diritto Marittimo 2