34 I.A GENTE DI MAKE carico e scarico, costruzioni, riparazioni e demolizioni di navi. I capi o esercenti delle predette imprese, industrie e costruzioni debbono adottare le misure prescritte dalle leggi c «lai regolamenti per prevenire gl’ infortuni e proteggere la vita e la integrità personale degli operai, e debbono provvedere, a loro cura e per proprio conto all’ assicurazione *), incorrendo in una multa estensibile tino a L. 4000 qualora alla spesa «li essa fanno concorrere {ili operai mediante ritenute dirette o indirette sui salari. Agli effetti della legge son considerati come operai tutte le persone componenti 1’ equipaggio di una nave sotto bandiera italiana, tranne il pilota pratico, le quali siano retribuite con salario o stipendio inferiore alle li. 2100. Iu caso d’infortunio a bordo, il comandante la nave deve farne denunzia, entro tre giorni, all’ ufficio di porto nella cui giurisdizione l’infortunio è avvenuto; in navigazione tal termine decorre «lai giorno del primo approdo in un porto dello Stato, o, se all’estero, in un porto dove esista un ufficio consolare al quale deve presentarsi la denunzia. Questa «leve essere accompagnata da un verbale «lei comandante e «li due testimoni, oltre il medico se vi è a bordo, e in esso dovrà narrarsi l’accidente, e dovrà farsene menzione nel giornale nautico. Se l’infortunio abbia prodotto la morte » una lesione guaribile oltre .‘$0 giorni, l’autorità marittima o consolare in seguito alla denunzia deve fare un’ inchiesta int«»rn«> all’ accaduto , stendendone apposito verbale di cui devesi mandar copia alla competente 1». Pretura «lei compartimento d’inscrizione della nave. *) L’ assicurazione può esser fatta : presso la Cassa Nazionale di assicurazione per gl' infortuni degli operai sul lavoro ; presso le società o compagni» private di assicurazione espressamente autorizzate ; presso i sindacati «li mutua assicurazione costituiti per atto puhldico e in liase a statuti approvati dal Miuistero di Agricoltura.