t; I.’AMMlNISTRAZtONK MARITTIMA. vedremo trattando delle disposizioni penali marittime, e, come tutti i funzionari di porto, rivestono il carattere di pubblici ufficiali nella stipulazione degli atti loro affidati. per modo che questi sono considerati come atti pubblici per gli effetti civili e penali. (ìli ufficiali esercitano nel loro circondario uguali funzioni, tranne quelle riservate dalla legge al capitano di porto ; i delegati eseguono nel loro distretto le incombenze ad essi attribuite dai regolamenti. Ma oltre a ciò, ai capitani di porto capi di compar-mento, ed agli ufficiali nel rispettivo circondario, sono deferite funzioni di giudici in speciali qnistioni che richiedono rapido giudizio con rapido provvedimento, e in queste provvedono appunto senza formalità di giudizio. sentite le parti, anche in assenza di alcuna di esse purché debitamente chiamata. Di tutto si redige apposito verbale seguito dal provvedimento preso, e questo costituisce titolo esecutivo ed inap)>ellabile: contro di esso però è ammesso il ricorso in cassazione. Tale competenza si estende in modo esclusivo alle controversie non eccedenti il valore di 1.. 400 nei seguenti casi : o) per danni cagionati dall’urto delle navi, o nel-1' ancorarsi od ormeggiarsi, o nell' esecuzione di qualsiasi altra manovra nell’interno dei porti, delle darsene e dei fossi del distretto; b) per indennità, mercedi e ricompense dovute per soccorsi prestati a navi ]>ericolanti o naufragate; c) i>er mercedi e diritti dovuti ai piloti pratici, rimorchiatori , barcaiuoli, zavorrai del porto, come pure per noli <> tìtti di pontoni da carenare. ponti di calafati, pegoliere, ponti sospesi e. in genere, degli ordegni per carenare, spalmare, raddobare. alberare e disalberare navi ; d) per salario, vitto e, in genere. |>er 1’adempimento dei contratti d'arruolamento fra i capitani, gli ufllciali e gli equipaggi. Non mancarono nel passato nè mancano attualmente le critiche, in gran parte fondate, a questo sistema che