ASSICURAZIOXK CONTRO I RISCHI IIKI.I.A NAVICAZIONK 133 le somme pagate o dovute per avarie particolari, quando non siano coperte da cambio marittimo; e generalmente ogni altra cosa, stimabile in danaro, esposta ai rischi ■ Iella navigazione. L'assicurazione può essere latta su tutte le cose pie ■ lette o su parte di esse, congiuntamente o separatamente. Se fatta per una somma eccedente il valore delie cose assicurate, essa non produce effetto riguardo all’ assicurati» se vi fu dolo o frode da parte sua, e 1’ assicuratore di buona fede ha diritto al premio: se non vi fu dolo o frode invece è valida fino alla concorrenza del alorc delle cose assicurate, ed è dovuto in tal caso dall’assicurato solo uti’indennità eguale alla metà del premio e non maggiore del mezzo percento della somma issicurata. Le cose caricate possono essere assicurate o per il prezzo di acquisto aumentato delle spese di caricamento e di nolo, o per il prezzo corrente nel luogo di destinazione, al loro arrivo senza avarie, salvo speciali 'time fatte dai contraenti. Non può farsi assicurazione sui salari delle persone d equipaggio e ciò per non eccitarle allo spreco e per interessarle alla buona riuscita della spedizione , nè sulle rumine prese a cambio marittimo, mentre le cose su cui il cambio è costituito non possono essere assicurate che per la parte del valore che supera le somme avute in prestito. Se più assicurazioni sulla medesima cosa sono state fatte da interessati diversi, per esempio da ehi le spedisce e dal destinatario, o da più rappresentanti . con speciale incarico del medesimo interessato, tutte le assicurazioni sono valide tino all’ ammontare del valore della "•osa. (ìl7 interessati hanno azione contro qualunque degli assicuratori a loro scelta, salvo il regresso dell’assicuratore che ha pagato, verso gli altri, in proporzione del loro interesse. 114. 1/assicurazione può esser fatta prima o <ìurinite 'I ''¡»¡mio ilei In narc, In tempo ili pace o in tempo ili