ASSICl* RAZIONE CONTRO l RISCHI DELLA NAVIGAZIONE 135 tutti gii accidenti di mure, e, quando vi sia espressa convenzione, e salvo precise determinazioni, per causa di ostilità, rappresaglie, arresti, prede o molestie qualsiasi di un governo amico o nemico, di diritto o di tatto, riconosciuto o non riconosciuto, e ingenerale per tutti i fatti e accidenti di f/uemi. I,' assicuratore non risponde dei danni e delle perdite derivanti da vizi inerenti alla cosa assicurata ; ne in caso di cambiamento di via, di viaggio o di nave dipendente dal fatto dell’ assicurato ; nè per baratteria o colpa del capitano o dell’equipaggio, salvo convenzione contraria. Il cambiamento del capitano, anche per congedo datogli dal proprietario della nave, non fa cessare gli effetti dell’ assicurazione ; però qualora nel contratto sia nominativamente indicato il capitano, se l'assicurato lo congedi e ne sostituisca un altro senza il consenso del-1" assicuratore, questi non è più responsabile della baratteria o colpa del nuovo capitano anche in caso della predetta convenzione contraria. 117. In caso di sinistro 1’assicurato deve sforzarsi di limitarne le conseguenze cooperandosi anche pel ricupero e per la conservazione delle cose assicurate, e deve subito darne notizia all’assicuratore al quale deve provare il sinistro, il danno conseguitone e la reale esistenza delle cose assicurate al momento del sinistro stesso. 1/ assicuratore ha facoltà di prova contraria, pero deve in ogni caso pagare la somma assicurata purché 1" assicurato ilia una cauzione: tale cauzione è liberata eoi decorso di quattro anni, se non vi fu domanda giudiziali“. H in facoltà dell’ assicurato esercitare 1' ordinaria azione di araria , domandando cioè all’ assicuratore il pagamento dell' indennità per le perdite e per i danni sofferti dalle cose assicurate : o la straordinaria azione di abbandono, domandando cioè il pagamento di tutta la somma assicurata . qualunque sia il danno sofferto, ma abbandonando all' assicuratore tutte le cose assidi-