DELLA CAMBIALE E DELL’ASSEGNO BANCARIO 247 SEZIONE II. Della girata. 256. La girata trasferisce la proprietà della cambiale e tutti i diritti a questa inerenti. I giranti sono solidariamente responsabili dell’accettazione e del pagamento della cambiale alla scadenza. 257. Se il traente, l’emittente od il girante ha vietato il trasferimento della cambiale per mezzo di girata colla clausola « non all’ordine » od altra equivalente, le girate fatte malgrado il divieto producono soltanto, rispetto a colui che appose la clausola, gli effetti di una cessione. 258. La girata dev’essere scritta snlla cambiale, datata, e gottoscritta dal girante. Essa è valida, ancorché il girante scriva soltanto il suo nome e cognome , e la sua ditta , a tergo della cambiale. Ogni possessore ha diritto di riempire le girate in bianco. 259. La girata colla clausola « per procura », « per incasso «, « per mandato », « valuta in garantía » od altra equivalente non trasferisce la proprietà della cambiale, ma autorizza il giratario ad esigerla, a protestarla, a stare in giudizio ed anche a girarla per procura. Se alla girata fu aggiunta la clausola « senza garentia » od altra equivalente, il girante non contrae obbligazione cain-biaria. 260. La girata di una cambiale già scaduta produce soltanto gli effetti di una cessione. SEZIONE III. Dell' accettazione. $ Io Disposizioni generali. 261. La cambiale tratta a certo tempo vista dev’ essere presentata per l’accettazione entro un anno dalla data ; altrimenti il possessore decade dall’azione di regresso.