RAPPORTI INT. MARITT. IN TKS1PII Ul GCF.RRA 18,". 150. Una nave mercantile adunque, in guerra, sia nemica » neutrale può essere catturata da uno degli Stati belligeranti, e si* nemica, anche predata. Comunque catturati, non possono essere, nè la nave nè il suo carico, considerati come legittima preda senza che siano dichiarati tali, con speciale giudizio, da speciali tribunali competenti, detti appunto Tribunali, Corti, Consigli o Commissioni delle prede. Questi tribunali hanno avuto fin ora carattere nazionale, risultando cioè composti da giudici nazionali pur dovendo giudicare in materia quasi sempre internazionale ; la composizione di essi , come la procedura del giudizio, varia da Stato a Stato. Recentemente, nella conferenza dell’Aia del 1907, è stata istituita una Corte internazionale delle prede, la quale dovrà aver sede all’Aia e giudicare in ultimo grado , lasciando il giudizio di primo ed anche di secondo grado rispettivamente ai tribunali nazionali di ciascuno Stato: tale Corte, costituita da giudici nominati , per un periodo di sei anni, dalle Potenze contraenti , contribuirà senza dubbio in modo efficace ad eliminare cause di dissidi fra Stati e Stati *). La ripartizione e la liquidazione delle prede son regolate dalle leggi interne dello Stato : l’esecuzione della relativa sentenza spetta all’ autorità marittima. 151. Fino a poco fa lo Stato belligerante aveva facoltà di trattenere prigionieri le persone d’ equipaggio della nave nemica catturata : nella predetta conferenza dell’ Aia è stato stabilito clic gli ufficiali e gli uomini di bordo d’ una nave mercantile catturata dal nemico non possono essere trattenuti come prigionieri ili guerra, purché facciano dichiarazione scritta di non assumere, finché durano le ostilità, nessun servizio a queste attinente. i) Veci. G. Diesa. I tribunali delle prede belliche e il loro avvenire (Torino — Unione Tip. Editrice ; 1*96) ; <* op. eit.. pag. r>94.