ISTITUTI SOCIALI K DI PHKVIDKNZA 83 ]K*ti*nte :i decidere in merito ¡il diritto alla pensione, quella amministrativa in merito alla misura «li essa. Le disuguaglianze tra questi benefici istituti si ritengono ormai inopportune ; i criteri che li regolano risultano oggi in più parti antiquati ed inadatti alle mutate condizioni della marineria dei nostri tempi. Per questo, molto op|H>rtlinamente è allo stuilio un progetto d' unificazione delle Casse e del Fondo, e di modifiche che varranno a renderne i benefici più equamente ripartiti tra la gente di mare. 31. Tali benefici hanno trovato un complemento nell» legge di previdenza jter gl’ infortuni degli operai mtl la-roro *). Questa legge ha per incoi» di assicurare un indennizzo all’ infortunato per accidente occorsogli sul lavoro con conseguenze di durata superiore ai 5 giorni, o, in caso di morte, alla vedova e ad eredi legittimi viventi a suo carico *) ; e si applica, nei riguardi della gente di mare, agli operai addetti agli arsenali o cantieri di costruzioni marittime, e, qualora vi siano impiegati piii di cinque nomini, alle imprese ili navigazione marittima, lacuale e fluviale, di pesca d’alto mare, di *) Legge -!• giugo» 1003 , n. 243 coordinata nel T. II' approvato con R. decreto 31 gennaio 1904, n. 51. Anche per questa legge, nei riguardi dell» gente di mare, è «Ilo studio un progetto di riforma per Tenderla più consona agli attuali bisogni della clasae marittima. !) I.’ indennità: nel catto (1 '¡nubililà prrmanrnt* auoluta e eguale a 4 salari annui e non mai minore di L. 2000 ; nel carni d'ina-bilità permanente parziale è eguale a 4 volte la parte in cui è stato o può essere ridotto il salario annuo che 11011 potrà mai essere considerato inferiore a L. 500 ; nel caso d’ inabilità temporanea a»*oluta è giornaliera ed eguale alla metà del salario che aveva 1' operaio al momento dell’infortunio e deve pagarsi per tutta la durata dell’ inabilità ; nel ca*o d' inabilità temporarea parziale ì* giornaliera ed eguale alla metà della riduzione che , per effetto dell’ inabilità stessa, deve subire il salario che aveva l'o|H-raio al momento dell’ infortunio, e deve pagarsi per tutta la durata del-I' inabilità ; nel caso di morte è eguale a tre salari annui. VOCISO — Manuale Hi Diritto Marittimo 3