ASSISTENZA IX MARK; XACKRAOI K RICITKHI 10! altri possibili modi la causa del disastro, j»er intorniarne subito il Ministero della Marina. Qualora il sinistro abbia prodotto ferite o morte a qualche individuo, deve essere subito possibilmente redatto a bordo analogo processo verbale; l'autorità marittima o consolare redigerà a sua volta altro verbale, e procederà a sommarie informazioni sulle cause del sinistro e sulla condotta del capitano: risultando motivi «li sospetto su qualche persona implicata nel fatto, sarà eseguita dalle stesse autorità una formale inchiesta, i cui atti saranno |m>ì spedili alla comiietente autorità giudiziaria pel procedimento penale. S.-». Si chiama ricupero •) tutto quanto, della nave e del carico, si riesca a salvare in mi naufragio: rispettivamente appartiene ai proprietari della nave e del carico od agli assicuratori, e a queste persone o ai loro mandatari legalmente autorizzati spetta la gestione di esso. Però questa può legalmente assumersi dal capitano «piando dichiari di costituirsi capo ricuperatore nella qualità di rappresentante delle persone predette , sempre che non vi sia a Isirdo chi legittimamente li rappresenti, e cessa quando esse si trasferiscono sul luogo o si facciano legalmente rappresentare. Eccetto il capitano, ogni altra persona interessata nella nave o nel carico, che voglia assumere la gestione del ricupero, deve giustificare la sua qualità all'autorità marittima, la quale deve limitarsi ad agevolare i gerenti del ricupero e ad assicurare i mezzi pel mantenimento e pel rimpatrio dei naufraghi. Il ricupero deve essere invece gerito dall’ ufficio di porto comj>etente. quale gestore necessario nell' interesse degli aventi diritto. se essendo presente il capitano dichiari di non voler assumere la gestione di esso ; se fosse presentata querela di baratteria contro il capitano, o il giudice istruttore avesse d’nflicio spiccato contro di lui mandato di arresto : se presentandosi *) Art. 123 e co«I. c fi72 •• (tri n-g. marittimo.