216 ALLIGATI 5° della scadenza, e 6° del luogo del pagamento ; 7° la sottoscrizione del traente o dell’emittente col suo nome e cognome, o colla sua ditta, ovvero quella di un suo mandatario speciale. La cambiale tratta, che contiene l’obbligazione di far pagare, deve inoltre indicare : 8° la persona del trattario. La cambiale contenente l’obbligaziene di pagare può anche denominarsi « pagherò cambiario » o « vaglia cambiario ». Non è necessario che la cambiale indichi la valuta o la causa, nè che per essa si operi trasporto di valori da luogo a 1 uogo. 252. La scadenza dev’essere unica per tutta la somma indicata nella cambiale, e può essere stabilita : 1° a vista ; 2° a certo tempo vista, cioè a uno o più giorni , o ad uno o più mesi vista ; 3° a certo tempo data; 4° a giorno fisso ; 5° in fiera. 253. Se il luogo del pagamento non è specialmente designato, vale per luogo di pagamento nelle cambiali tratte la residenza indicata accanto al nome del trattario. Nei pagherò o vaglia cambiarti la residenza dell’emittente e il luogo del pagamento si reputano designati dal luogo dell’emissione. 254. La mancanza di alcuno dei requisiti essenziali stabiliti negli articoli precedenti esclude la qualità e gli effetti speciali della cambiale, selvi gli effetti ordinar» dell’ obbligazione, secondo la sua natura civile o commerciale. La promessa d’interessi contenuta in una cambiale si considera come non scritta. 255. La cambiale può essere tratta sopra una persona e pagabile presso un’altra. Può essere tratta a favore del traente. Può essere tratta per ordine e per conto di un terzo.