3(ì 1.A (¡ENTE DI MARE In previdenza e la legislazione sociale della classe marittima. Sarebbe innanzi tutto necessario che i marinai rimasti nei porti tra un imbarco e l’altro siano sottratti agli avidi sensali, i quali, profittando della imprevidenza naturale dell’ uomo di mare, in breve fanno disperdere i suoi salari in bagordi, e poi, strettolo nelle catene dei debiti, lo fanno arruolare a condizioni sempre onerose, usufruendone esose senserie *). Con questo intento la legge 13 giugno litio, n. 300 per i servizi postali e commerciali marittimi, ha istituito presso le capitanerie ed uffici di porto dei luoghi cui fanno capo le linee sovvenzionate uffici di collocamento per la designazione del personale di bassa forza destinato a comporre gli equipaggi dei piroscafi addetti a tali linee. *) A tuli principi umanitari sono in torma tv le cit*c dei marinai che già da tempo vanno istituendosi nei più floridi stati marittimi. Ksse albergano con ogni igiene i marinai sbarcati, ne sostengono il sentimento morale e provvedono a procurar loro lo imbarco nel più breve teni|>o possibile. Ili Inghilterra le »ailor homet, mantenute da contribuzioni volontarie, senza alcun aiuto dello Stato, con carattere d’ istituzione di temperanza e di moralizzazione ; in Francia le maison* de marim» c, per i pescatori, gli abri* da mari» in Bretagna ; in Germania le case amministrate e dirette dalla itemttcke Seemannn-Miattion. Tali case sono istituite non solamente nei propri porti, ma anche uei porti esteri più frequentati da navi nazionali. In Italia solo da poco a Genova, è sorta tuia casa di marinai per iniziativa e a spese del « Sitidacat» Marittimo Italiano per l’assicurazione contro gl'infortuni della gente di mare * : un edificio costruito iu una delle migliori posizioni della città, con tutto quanto richiedono le moderne esigenze sia per l'igiene, sia per la cura tìsica e morale dei ricoverati. In tale casa funziona un ufficio di cvllocomcnto,