74 LA NAVK partecipaeiouv ni profitto, cioè agli utili della navigazione per mi determinato tempo <> viaggio; o con par-tecipanione ni nolo, cioè obbligandosi a compiere un determinati) viaggio col diritto ad una parte del nolo che in esso la nave verrà a guadagnare. Nell’ arruolamento a mese il salario decorre dal giorno in cui si è inscritto nel ruolo d’equipaggio, ed è pagato in tine di ogni mese ; negli altri casi il salario o la parte di profitto devesi pagare alla tine del viaggio, oppure all’ atto della cessazione del servizio, se questo cessa prima della fine del viaggio. Nell' arruolamento a viaggio, se questo viene prolungato, il salario è in proporzione aumentato ; se viene abbreviato, il salario non subisce diminuzioni. I salari e gli emolumenti degli arruolati non possono essere celiati nè sequestrati, tranne che per causa di alimenti ’) dovuti per legge (nel qual caso la ritenzione non pttò eccellerne il terzo) o per debiti verso la nave di|>endcuti dal servizio ili essa. Oltre il salario, 1’ arruolato ha diritto a bordo al mantenimento, detto comunemente panatica. La razione non potrà, quando non sia stata precedentemente stabilita dalla convenzione, essere inferiore a quella fissata per gli equipaggi delle navi da guerra, e qualora dovesse essere diminuita per imprevista mancanza o per guasto delle provviste di bordo, spetta all’ arruolato l’equivalente in denaro. Contro la qualità o l’insufficienza del vitto, tanto le persone dell’ equipaggio che i passeggieri jpossono reclamare all* autorità marittima o consolare, o in mancanza ai comandanti delle K. navi ; queste autorità, accertato il vero stato delle cose, ingiungeranno al capitano, ove ne sia il caso, di provvedere immediatamente. e. questi non ottemperando, provvederanno di l) I.' arruolamento » viaggio è ormai caduto in disuso. A tal proposito notianin t'ho la panila ringgio ha »ella legislaxieno marittima *Ì£i li tirati diventi, non sempre In-n precisati, potendo in-tlicarv '¡a tutta la «pMUllstu, sin una semplice traversata da un porto all' altro. *) Art. 132, 13S, 139. 141, isti d.>l coti, rivile.