CONVENZIONI INTERNAZIONALI doganali, a precauzioni sanitarie, a riserve di pesca e di cabotaggio. Questi diritti possono1, e abitualmente sono esercitati più intensamente in quei tratti di mare litorale in parte chiusi e protetti dalle coste dello Stato che lambiscono, detti complessivamente mare costiero, e cioè i porti, le rade, le imboccature dei fiumi, i golfi, i mari interni, e gli stretti (piando entrambe le coste prospicienti appartengono allo stesso Stato. Lo Stato, mentre non può vietare il passaggio di navi straniere nel proprio mare litorale, può vietare il loro ingresso nei propri porti, ammettendolo, per considerazione di umanità, nei soli casi di avarie o per rifugio. Le navi mercantili approdanti in un porto di altro Stato devono in generale presentare all’autorità marittima le carte di bordo *) e durante la loro permanenza in quel porto sono sottoposte alle locali leggi di polizia ed alle disposizioni di ordine pubblico. Le autorità locali possono sempre intervenire per ristabilire l’ordine a bordo di navi straniere, preannunziando di ciò l’autorità consolare dello Stato di cui la nave porta la bandiera. 1 reati che turbano 1’ ordine del porto commessi su navi straniere sono considerati come commessi nel territorio dello Stato, rimanendo sempre salvo 1’ esercizio della giurisdizione consolare per tutto quanto riguarda la disciplina di bordo. ‘) In Francia, in Danimarca e nella Reggenza di Tunisi si richiede la presentazione del solo atto di nazionalità ; in Germania quella del giornale nautico; in Olanda, in Russia e nell’Uraguai quella del ruolo d’equipaggio ; nella Svezia quella del certificato di stazza ; in Xarregia quella del certificato di stazza e dell’atto di nazionalità ; negli Stati Uniti d'America la presentazione dei documenti doganali ed il deposito delle carte di bordo presso 1* autorità consolare ; in Inghilterra , nel Portogallo, nel Belgio e nel Brasile la presentazione delle carte di bordo e dei documenti sanitarii e doganali; nella Spagna e nell’Argentina un certificato del console con le generalità del bastimento e delle persone imbarcate. Ved. in « Alligati » l’elenco dei documenti di bordo delle navi dei vari Stati.