110 COMMEKCIO MARITTIMO servato rigorosamente ; come non è osservata 1! altra prescrizione per la quale gli originali della polizza pel capitano e pel proprietario o armatore dovrebbero essere firmati dal caricatore e gli altri dal capitano, poicliè invece di quest’ultimo vengono spesso firmati dal secondo di bordo, o da un impiegato trattandosi di compagnie di navigazione. La sottoscrizione e la rispettiva consegna degli originali deve esser fatta entro le ventiquattr’ore dalla caricazione. In caso di diversità fra le polizze di un medesimo carico, quella che è presso il capitano fa prova se è, riempiuta di mano del caricatore o di un suo commissionario ; quella presentata dal caricatore o dal destinatario fa prova se è riempiuta di mano del capitano; nel caso che tutti gli originali siano riempiuti dalla stessa mano si deciderà secondo le circostanze di fatto. Il capitano è responsabile delle merci caricate, in base alle dichiarazioni contenute dalla polizza. Questa però può contenere la clausola « dice essere » , o « ignoro peso » , o « misura sconosciuta » ecc., e allora il capitano non risponde del contenuto dei colli caricati, ma semplicemente dell’ apparente integrità di essi : tuttavia in tali casi non è ben definita e di giurisprudenza costante la responsabilità del capitano. La polizza può anche contenere le clausole « franco da rottura », « franco da colaggio » ecc., le quali però, naturalmente, non escludono la responsabilità «lei capitano in caso di provata colpa ili lui o dei suoi dipendenti. i)2. Il noleggiatore deve pagare il nolo, e caricare e scaricare le merci nella qualità e quantità stabilite e nel temi>o fissato. Circa la qualità delle merci, se il noleggio è di determinate cose queste e non altre debbono essere caricate; in caso contrario il noleggiatore ' è libero di caricare ciò che vuole. In pratica però anche quando sia la merce designata nella specie, potrà imbarcarsene altra sempre che ciò non danneggi il noleggiante. Circa la quantità delle merci da imbarcare, e quindi