ALLIGATI 789. — In rivo Liosci mento delle ragioni demaniali e della servi t ii marittima ed in corrispettivo delle facoltà accordate col Tatto di concessione, il concessionario corrisponderà alla finanza dello stato, in rato semestrali anticipate, pagabili alla cassa dell’uffizio demaniale del luogo in cui fu fatta la concessione, e in difetto nel viciniore, l’annuo canon© fissato nello condizioni speciali con decorrenza ivi indicata. Il concessionario sarà tenuto al pagamento del canone corrispettivo quand’anche non usufruisca in alcuna parte dell’area concessa. 790. — Ritardandosi il pagamento del canone oltre un mese dalle stabilite scadenze, l’amministrazione demaniale potrà far dichiarare il concessionario decaduto dalla concessione con riserva d’ogui azione per danni, interessi e per le conseguenti spese. La somma in mora di pagamento sarà intanto fruttifera dal giorno della scadenza nella misura del 5 °/0. Il concessionario ò in obbligo di far registrare nell’utticio di porto presso cui fu stipulato il suo contratto, le quietanze dell’agente demaniale a cui egli pagò le rate del canone stabilito. 791. — Le aree concesse saranno assunte in consegna dal concessionario nei modi e nei termini fissati dal presente regolamento. Appena riceverà l’ordine della capitaneria e dentro il termine prescritto dalle condizioni speciali, egli dovrà avere eseguite le opere ed impreso l’esercizio della concessione, nè potrà tale esercizio essere interrotto o sospeso per un intervallo di tempo maggiore di quello previsto. 792. — 11 concessionario sarà direttamente responsabile verso TAmministrazione dell’esatto adempimento degli oneri assunti, e verso i terzi di ogni danno cagionato nell’esercizio della concessione allo persone ed alle proprietà. 793. — LVsercizio della concessione s’iutemle particolarmente soggetto alle discipline e servitù iu vigore per la polizia dei porti e «Ielle spiaggie, e competerà direttamente agli ufiiziaW delle capitanerie di porto di vigilare alla piena ed esatta osservanza della concessione. Il concessionario si intende inoltre sempre obbligato ad osservare le norme, obbligazioni e prescrizioni che gli venissero imposte dai competenti urtici nei rapporti dei servizi militari, doganali e d'ordine e interesse pubblico. 794. — Durante il contratto il concessionario non potrà indurre alcuna servitù nelle parti attigue ai siti concessigli nè recare incaglio agli usi ed alla pubblica circolazione cui fossero destinati. 795. — Il concessionario dovrà lasciar libero l’accesso nei siti concessigli, e negli stabilimenti che vi avrà eretto, agli ufftziali ed agenti delle capitanerie di porto, delle dogane, del demanio, del genio civile, ed ogni altro agente di amministrazioni pubbliehe, che vi avessero interesse.