114 COMMERCIO MARITTIMO !(5. Il contratto ili noleggio per trasporto ili passili giuri *) può presentare due figure giuridiche : o che l’armatore, e per lui il capitano, si obbliga ad effettuare tale trasporto direttamente, o che altra persona noleggia la nave in tutto o in parte per adibirla al trasporto stesso. Nel primo caso il contratto è regolato generalmente secondo le convenzioni delle parti; nell’altro, secondo le norme del noleggio di merci, per quanto tali norme sono -compatibili con l’oggetto di questo contratto, cioè con le persone. In ogni caso, per gli oggetti e i bagagli del passeggiero si applicano sempre le disposizioni relative al contratto di noleggio, ma per essi non è dovuto, salvo convenzione contraria, alcun nolo. Il passeggiero deve recarsi in tempo a bordo della nave, c il noleggiante, e per lui il capitano, deve riceverlo e partire nel termine stabilito. He la nave ritarda la -partenza, il passeggiero ha diritto all’alloggio a bordo durante il ritardo e al vitto se questo è compreso nel nolo, oltre il risarcimento dei danni qualora il ritardo non sia derivato da caso fortuito o forza maggiore. Se il ritardo eccede dieci giorni il passeggiero può inoltre sciogliere il contratto, e in tal caso il nolo deve restituirsi per intero: qualora il ritardo sia cagionato da tempo cattivo, circostanza clic deve essere riconosciuta e dichiarata dall’ autorità marittima , lo scioglimento del contratto da parte del passeggiero non lui luogo se non con la perdita di un terzo del nolo. La nave noleggiata esclusivamente pel trasporto di passeggieri deve condurli direttamente , qualunque ne sia il numero, nel porto di destinazione, facendo stilo gli scali annunziati prima del contratto di noleggio, o che sono di uso comune; in caso di ritardi per volontà o fatto del capitano, i passeggieri continuano a ricevere alloggio e vitto a spese della nave ed hanno diritto al risarcimento dei danni, oltre la facoltà di risolvere il *) Veti. F. Pkrronk, Il Irnxportv marittimo di penane; la renpun-Mbililà del rettore (Napoli. K. Margine-ri, 1900).