CAPITOLO XVIII. Delitti contro l’ordine di bordo e la sicurezza DELLA NAVIGAZIONE ; CONTRO LA PROPRIETÀ; CONTRO LA LIBERTÀ. 127. Diserzione — 128. Ritinto d’ obbedienza — 129. Insubordinazione - 13'1. Complotto, ammutinamento e rivolta. 127. È considerato colpevole del reato di diserzione1) qualunque persona dell’ equipaggio «li una nave mercantile che, sia nello Stato che all’estero, senza autorizzazione dell’autorità marittima o consolare, abbandona la nave o non si reca a bordo dopo essersi arruolato, o. cessato 1’ arruolamento , abbandona la nave mentre 1’ autorità consolare ha rifiutato 1’ autorizzazione di sbarco. Il disertore è punito col carcere da .'5 a <> mesi se la diserzione è avvenuta nello Stato , da <> mesi a 1 anno se all’estero. Se nei porti di là dai limiti assegnati alla navigazione dei capitani di gran cabotaggio, tale pena potrà essere aumentata di uno o due gradi : in tutti i casi alla pena del carcere è aggiunta una multa da L. 51 a 200 da devolversi per intero alla cassa degli ’) Art. 2tii e seg. del cod. marittimo. Ved. C. lini;\0, La di-neniime marittima mercantile, nella « Rirista Marittima » del gennaio 1900.