II. CAPITAMI 68 la quale ultima lo munirà ili cartv provvisorie [ht continuare il viaggio. Il capitano dove inoltre tenere il giornale nautico diviso nei libri seguenti: giornale generale e di contabilità, giornale di navigazione, giornale di boera porto o manuale di bordo, inventario di l>ordo. Nel giornale generale e di contabilità, scritto esclusivamente dal capitano e da lui Armato, deve annotarsi tutto ciò clic appartiene all’ ufficio del capitano rì*|»etto alle persone dell’ equipaggio e de’passeggicri. alle cose caricate, agli avvenimenti importanti del viaggio, alle deliberazioni [»rese, all' entrate e alle sjiese della nave e in generale a tutto ciò clic riguarda 1' interesse dei proprietari, armatori e caricatori, e clic può dar luogo a rendimento di conto o a domanda giudiziale, salvo le annotazioni particolari da farsi negli altri libri. Nel giornale di navigazione deveai particolarmente annotare la rotta e le manovre eseguite, il cammino percorso, le osservazioni geografiche, meteorologiche ed astronomiche, e quant' altro riguarda la navigazione. Esso deve essere scritto e (innato dal capitano per le guardie da lui personalmente fatte e per ogni altra annotazione che stimasse necessaria e conveniente, e per le guardie fatte dagli ufficiali e sottufficiali di bordo, tranne quelle fatte dal secondo o da altri ufficiali col gmdo di capitano, se vi sono, i quali possono scrivere e firmare il giornale di navigazione per le guardie ri-sjiettivainente fatte da loro, ma il capitano deve aprirvi il suo visto. Nel giornale di boccaporto o manuale di bordo, che lieve essere tirmato dal secondo di Iwrdo se vi è, e dal *) Il giornale nautico non è obbligatorio per le navi ili portata inferiore alle 50 tonnellate e allib ite a viaggi limitati alle conte continentali e insulari ilei Regno, delle isole ili Comica, Malta e isolette adiacenti, di Provenza lino a Cette, dell'Adriatico Ano a ' allena in Albania, dell’Albania, della Reggenza di Titnisi e delle rispettive inole. Art. 500 e neg. del cod. di commercio; 111-358 del 00(1. e 361-3U3 de] reg. marittimo. Ved. Alligati.