NOI.KliOIO 11» prima della partenza, il contratto è sciolto senza alcun risarcimento ili danni ; se dopo , è dovuto al capitano il nolo intero quantunque la nave sia costretta a ritornare col suo carico al luogo di partenza, e quando essa è noleggiata per andata e ritorno è dovuta la metà del nolo o dei due noli cumulati ; se finalmente la rottura avviene mentre la nave viaggia in zavorra per recarsi a prendere un carico in un porto e portarlo in altro porto, al capitano è dovuto solo un indennizzo da liquidarsi secondo le circostanze per le spese fatte in esecuzione del contratto. !*4. Quando per preda , naufregno di tali cose. In entrambi questi casi è salvo ai proprietari della nave il diritto di fare abbandono ; se però dall’esercizio di tale diritto risulti una perdita per coloro ai quali appartengono le cose impiegate, vendute odate in pegno, la perdita è ripartita sul valore ili queste e di tutte quelle che sono giunte alla loro destinazione, o che sono state salvate dal naufragio posteriormente agli avvenimenti di mare che hanno reso necessario 1’ impiego, la vendita o il pegno. Il capitano ha diritto al nolo delle cose gettate in mare l>er salvezza comune. Vocino — Manuale di Diritto Marittimo 8