I. Il diritto marittimo c costituito dal complesso «1**11«* norme di carattere privato *• pubblico, le quali regolano i tradici e la navigazione sul mare. Questo specialissimo ramo del diritto ha avuto evidentemente origine dalle prime consuetudini marittime mercantili . e si è |x>i venuto di grado in grado svol gendo indipendentemente dalle norme giuridiche ilei commercio terrestre. Le più antiche sicure tracce ili esso si riscontrano nei libri sacri dell’ India . specialmente nel codice ili Manu . e in quelle leggi dei Rodi alle quali s’inspirarono poi le legislazioni marittime dei Greci e ilei Ho mani. Dei Greci, nulla ci restii. I Romani, nel proverbiale disprezzo in cui, anche per la parte marittima, tenevano la mercatura, non ebbero occasione di esplicare in questa branca del diritto il loro «ingoiare acume giuridico; tuttavia non poche regole commerciali nautiche si riscontrano nelle loro leggi . con palese imitazione della legge rodi a alla quale nel Digesto è fatto anche esplicito accenno. II. K nel medio-evo che il commercio e la navigazione hanno \ eminente un meraviglioso sviluppo,quando nuove vie si tentano e nuovi trattici : e in Italia, nel mezzogiorno da prima e ]>oi anche al nord di grado in grado, fiorenti «•entri litoranei scossi gli antichi gioghi, ringiovaniti in liberi ordinamenti repubblicani, si danno