CAPITOLO V. Costruzione k nazionalizzazione della nave. 35. Natura giuridica della nave — 30. Costruzione — 37. Stazzatura e varo - 3K. Matricolazione e nome — 39. Atto di nazionalità e paNxavanti provvinorio— 40. liegi»tri nautici di classificazione. 35. S'intende per nave in generale ogni «ostruzione galleggiante atta al trasporto, |»er via d'acqua, (Ielle persone e delle cose. Amministrativamente però si chiama nave solo il piroscafo » il veliero destinato alla navigazione propriamente detta e munito dell’atto «li nazionalità e del ruolo d’equipaggio di cui prossimamente ci occuperemo, mentre tutte le costruzioni a vela o a vapore adibite al servizio dei (Mirti o alla pesca costiera soli «lette galleggianti. » Della nave fan parte le imbarcazioni, gli attrezzi, gli arredi, le armi, le munizioni, le provviste, «•«! in «cileni le tutte le cose destinate all’ uso permanente «li essa ancorché ne siano temporaneamente separate. I vari tipi di navi sono elencati nel regolamento marittimo *), però ciò non esclude che possano essere co- 1 ) Art. 259 del reg. marit. ; -Vare a palo, con 4 allieri verticali, tutti a vele quadre, »alvo quello di poppa, che ha vele auriche (randa e contro randa) e boinpre*»o; .Vare, con 3 alberi verticali tutti a vele quadre, e Immprevto ; ttriqantimo a palo, con 3 alberi