LA NAVE Il capitano e (lue terzi almenodell’equipaggio devono essere cittadini dello Stato *). All’estero però l’autorità consolare in eccezionali casi, quando cioè non sia possibile valersi di cittadini, può permettere l'imbarco di marinai esteri oltre tale proporzione : solo pel capitano o pel secondo non è permesso di far ricorso ad esteri se non quando ciò divenisse necessario per impossibilità di provvedersi di cittadini. In mancanza di graduati esteri, o quando il console non creda di farvi ricorso, potrà essere assunto al comando della nave un cittadino die abbia grado minore di quello die sarebbe richiesto, ed alle funzioni di secondo o di terzo di bordo cittadini ritenuti capaci di esercitarle a giudizio del console stesso; però tale facoltà è limitata al compimento del viaggio, e dovrà cessare anche prima quando riesca possibile di assumere al comando della nave o alle funzioni di secondo o ili terzo nazionali aventi le condizioni prescritte. I‘er ogni nave non è stabilita la forza minima d’equi-paggio, ma l’autorità marittima, o all’estero quella consolare. piti* esigere che il numero e la composizione di esso siano convenienti per una sicura navigazione, e quindi, ove occorra, può negare le spedizioni alla nave. <¡2. Appartiene al capitano di formare l’equipaggio e di fissare il salario delle persone che lo compongono, ma deve in ciò procedere di concerto coi proprietari od armatori quando si trova nel luogo della loro dimora. E anche in sua facoltà licenziare il marinaio avanti il termine dell'arruolamento, e senza obbligo di dimostrare che questi abbia commesso alcun latto riprensibile, perii il marinaio congedato senza giusto motivo, a differenza come si è già visto del capitano, ha diritto ad un’eqna indennità *). *} lìmitaxiou«* rii«* non è importa in tutte marine «'atere. *i ritieue grero»a per l’annatore. maxime in casi *li scio* |H*ro. Ved. A Li. ut ATI, e it citato studio del Bkuxo, in « Enciolo-Giurìdica Italiana » a p. 912. *) So il congedo «• dato nel porto in cni *i è fati« 1’ arruola-