DELLA CAMBIALE E DKLL’aSSKGN'O BANCARIO 253 290. Non sono ammesse dilazioni di grazia, di favore o di «so per il pagamento della cambiale. 291. Se la somma da pagarsi è scritta in lettere ed in cifre, in caso di differenza deve pagarsi la somma minore. 292. 11 possessore della cambiale non può rifiutare un pagamento parziale, quantunque la cambiale sia stata accettata per l’intiera somma ; ma per conservare l’azione di regresso per la somma non pagata deve accertare la mancanza parziale di pagamento. 293. La cambiale dev’essere pagata colia moneta in essa indicata, salve le disposizioni dell’articolo 39. 294. Il possessore della cambiale non può essere costretto a riceverne il pagamento prima della scadenza. Chi paga una cambiale prima della scadenza è responsabile della validità del pagamento. 295. Il possessore della cambiale quando ne riceve il pagamento, deve consegnarla quietanzata a chi paga. In caso di pagamento parziale , il possessore deve farne menzione sulla cambiale e darne quietanza separata. Se il pagamento ha luogo dopo fatto il protesto, anche l’atto di protesto e il conto di ritorno devono essere consegnati a chi paga. 296. La mancanza totale o parziale di pagamento si prova nei modi stabiliti nella sezione Vili del presente capo. Il protesto per mancanza di pagamento dev’ essere fatto non più tardi del secondo giorno non festivo dopo quello stabilito per il pagamento. 297. Se il pagamento della cambiale non è domandato alla scadenza, il trattario o l’accettante, o l’emittente, trascorso il termine per fare il protesto , ha diritto di depositare in giudizio la somma indicata nella cambiale a spese e rischio del possessore senza bisogno di alcun avviso. 298. Non è ammessa opposizione al pagamento, fuorché nei casi di smarrimento della cambiale o di fallimento del possessore.