MODULI. Segue: Giornale Nautico. Lib. 1. 285 Art. 8. 1 bastimenti spediti per viaggi di lungo corso o ili gran cabotaggio sono ol ¡digati a tenere il giornale di navigazione modello lì dal giorno della parti za tino a lineilo del ritorno, ancorché l’nna o l’altra avvenga in un porto il. Mediterraneo. Eguale metodo sarà seguito in riguardo all’ inventario di Im ilo modelli E, P, pei bastimenti che navigano al lungo corso, al gran cali» aggio o nel Mediterraneo, ancorché l’arrivo ed il ritorno avvengano in un P‘ rto situato nei limiti del piccolo traffico. xlRT. 9. 1 libri suddetti dovranno essere tenuti con diligenza e precisione, por orili )e di data , di seguito , senza alenilo spazio in bianco , senza interlinee « si za trasporto in margine. Non vi si potranno fare abrasioni , ed ove fossi ni essaria qualche cancellazione, questa dovrà eseguirsi in modo che le parole • icellate siano tuttavia leggibili. Gli spazi vuoti saranno riempiti con linee a penna. Art. 10. Ciascuno dei libri ond’è formato il giornale nautico, dovrà constare di fo n i collegati a forma di registro di dimensione eguale ai modelli suddetti, cioi il centimetri 31 moltiplicato per 22 e l/t, e proporzionato alla probabile du r ta del viaggio che il bastimento sta per intraprendere L’autorità marittima nello Stato, ed occorrendo, quella consolare all’esten ala quale il capitano del bastimento dovrà presentarli, li esamina e trovan doli in regola, li numera, firma e bolla col sigillo dell’uffìzio al sommo di ogn 1 igina, notando nella prima di esse il numero totale delle pagine ond’è for n ato il tipo e nome del bastimento, il compartimento marittimo dov’è inscritto ì! numero di matricola, il nome del capitano e la data dell’emissione. Airr. 11. Ciascuna parte del giornale nautico può servire per più viaggi se sia\ i ncora spazio bastevole a giudizio dell’autorità marittima o consolare, che \ l’opportuna annotazione. Art. 12. Quando per una causa qualunque, il bastimento cessasse di esistere o d mettesse la bandiera per vendita a stranieri, o per passaggio al registro di galleggianti, le autorità marittime nello Stato, o consolari alì’estero ritirerann i: giornale nautico e lo trasmetteranno al capo luogo del compartimento mi rittimo d’iscrizione del bastimento per esservi custodito. Altrettanto si farà quando il giornale sia intieramente finito o sia res inservibile. Art. 13. Se taluno dei libri, onde si compone il giornale nautico sia finito in cort 'li navigazione, o siasi perduto, o distrutto per una qualunque accidentaliti