CAPITOLO XII. Noleggio. 88. Nozioni ilei noleggio—89. ioni rullo iti noleggio per trasporto di merci — 90. Diritti e «toreri del noleggiante — 91. I'olizza •li carico — 92. Diritti e doveri «lei noleggi ilto re — 93. Ki-tardo e rottura ilei viaggio—94. Accidenti sopravvenuti alla nave e al carico — 95. Contratto di noleggio per trasporta rii panwggieri — 9ti. Ritardi) e rottura del viaggio. 88. l’er noleggio ') s’intende il contratto eoi quale il proprietario o armatore, detto noleggiante, personal incute o per mezzo «li rappresentanti (capitano, raccomandatario «•«•<•.) cede ad altra persona,detta noleggiatore, l’uso «li tutta o «li parte «Iella nave pel trasporto di merci •> di passeggi eri, mediante il pagamento «li una somma, •letta nolo. Ksso pertanto Ita la doppia figura giuridica dei contratti «li locazione «Iella nave e di trasporto «li persone <» «li «?<»s«‘ : e corrisponde nel commercio marittimo al contratto di trasporto «lei commercio tcnvstrc. per minio che, mancando in «pialclie caso norme speciali pel primo, sono applicate per analogia le corrispondent i nonne «lell’ altro. *1 Art 648489 «lei eod. di coiniiierrio. Ved. I". l’iPI», Il contratta rii noleggio e la palina di far ira (Torino — l'uionc Tip Ed., 1893).