lt>0 DISPOSIZIONI PKN.U.I tenti, ovvero, per frode, falsificherà o farà falsificare il giornale, o farà una falsa relazione, sarà condannato alla reclusione. In egual pena incorrerà chi con giuramento affermerà vera la relazione del capitano, conoscendone la falsità. Il capitano, se dolosamente e senza necessità avrà preso danaro sul corpo, sulle vettovaglie o sul corredo della nave, o se avrà impegnato o venduto merci o vettovaglie , o avrà portato nei suoi conti avarie o spese supposte ; se, fuori dei casi previsti della legge e senza le prescritte formalità, venderà la nave; se, senza pericolo imminente, avrà scaricato merci prima di aver fatta la relazione : sarà punito con la detenzione non minori* di fi mesi. Se facendo o autorizzando il contrabbando o in altra maniera avrà cagionato ai proprietari o armatoli una multa ila 1000 a 4000 lire, sarà punito con la detenzione estendibile a 1 anno: tale pena non sarà mai minore ili f! mesi e ad essa potrà essere aggiunta quella della sospensione o destituzione quando la multa superasse le lire -1000, o vi fosse confisca della nave, o di tutto o parte ilei carico. Qualunque persona dell’equipaggio o passeggiero.se, senza consenso del capitano, avrà imbarcato o sbarcato effetti, il sequestro dei (piali avrà causato spese o danni agli armatori, sarà punito con la detenzione estendibile a 1 anno. Se avrà volontariamente alterato i viveri o deteriorato attrezzi od altri oggetti di borilo, sarà punita con la detenzione da 2 mesi a 2 anni : tale pena non sarà minore di l anno se 1’ alterazione dei viveri sarà commessa con mistura di sostanze nocive, e sarà della reclusione estendibile, a seconda dei casi, fino a 20 anni, ove i predetti reati abbiano posto in grave pericolo o prodotto malattia o morte a qualcuno. Se poi fosse provata nel colpevole una diretta volontà di nuocere , egli sarà punito con le pene stabilite dal codice penale comune aggravate di un grado. Qualora tali reati fossero commessi dal capitano o dagli ufficiali di bordo, costoro non saranno mai puniti col minimo della pena.