NOLEGGIO 111 anche lo spazio della nave noleggiato, il noleggiatore non può scostarsi da quanto è stabilito nel contratto di noleggio, e qualora caricasse una quantità di merci maggiore di quella convenuta, il capitano ha facoltà di far mettere a terra l’eccedenza nel luogo del caricamento, o di esigerne il nolo al prezzo massimo del luogo stesso ; se invece l’eccedenza è imbarcata d'accordo col capitano il relativo nolo sarà calcolato in ragione di quello convenuto. Nel caso poi che venga caricata una quantità di merci inferiore alla convenuta, il noleggiatore è tenuto a pagare il nolo intero; se egli non carica nulla e dichiara prima della partenza della nave di rompere il viaggio, è tenuto invece a pagare soltanto la metà del nolo, mentre deve pagarlo intero se non ha dichiarato di rompere il viaggio. Se il noleggiatore ritira prima della partenza della nave le cose caricate, è tenuto a pagare la metà del nolo, le spese di carico e scarico, e di ricaricamento delle altre cose che devonsi muovere di luogo, e le spese di ritardo ; se le ritira invece durante il viaggio, in un porto intermedio, deve pagare l’intero nolo oltre le altre spese, ma se il ritiro dipende da latto o colpa del capitano, questi è responsabile delle spese e dei danni. Il noleggiatore è tenuto ad eseguire il caricamento e scaricamento nel tempo stabilito dal contratto, o, in mancanza di speciale convenzione, dall’ uso del luogo. Questo tempo dicesi staIli«, e non dà luogo ad alcuna indennità ritenendosi il corrispettivo compreso ne! nolo; trascorso però tale termine il noleggiatore è tenuto a pagare una speciale indennità per il tempo, detto contro-stallia l), in cui la nave è ancora trattenuta in porto per il carico o scarico : questa indennità è stabilita «lai contratto o in mancanza dagli usi locali, poiché la materia delle stallie e controstallie è regolata appunto dagli usi *) L’ indennità per controstallie è in generale calcolata in ragione di L. 0,30 al giorno e a tonnellata jier i velieri, «li L. 1 per i piroscafi.