ASSISTENZA IN MAItK; NAUFRAGI E UICCCEltl 103 Coloro che trovassero sulla spiaggia, in acqua o fuor •l'acqua, merci, attrezzi, vestimenti, valori ed altri oggetti «P ignota provenienza, dovranno farne denunzia entro le ventiquattr’ ore all1 autorità marittima locale , od altrimenti ¡il sindaco.—Essi avranno diritto, oltre al'rimborso delle spese di ricupero, ad un premio ragguagliato al terzo del valore netto delle co«** salvate se trovate a galla o sott’acqua; se trovate sulla spiaggia, molo o calata, ad un premio eguale, giusta Part. Tlrt del «•od. civile, al decimo del valore di esse e qualora tal valore superasse le lire duemila, il premio |«-1 soprappiil sarà solamente del vigesinio. Nei cisi predetti l’autorità marittima provvederà al ritiro c alla custodia o vendita delle cose salvate, cd alla pubblicazione «li appositi avvisi : quando il residuo è reclamato dagli aventi diritto nel termine di cinque anni trattandosi di nave, o di un anno |>er le altre cose, esso sarà devoluto all’inventore *)• L’equipaggio della nave clic abbia trovato gli oggetti abbandonati o perduti avrà parte nel premio che spetta alla nave : se l'arruolamento è alla parte, il premio sarà compreso negli utili del viaggio e ripartito nelle medesime pnqtorzioni ; se è a mese o a viggio, metà del premio apparterà agli armatori e P altra metà sarà ripartita fra le persone dell’ equipaggio in proporzione dei rispettivi salari. 87. La nave demolita, naufragata o scomparsa viene cancellata dalle matricole. tal demolizione non è jiennessa prima clic il proprietario o armatore abbia fatto ap|xisita dichiarazione all’autorità marittima o consolare, la «piale dovrà negarne il permesso qualora vi fossero crediti inscritti sulla nave od «qqiosizioni «li creditori privilegiati, e deputar»1, d’nf- *) La proprietà ilei cetacei eh«» si areua**cro #nl litorale fc, per ragioni «cieutitifhe, devoluta allo Stato (art. 135 «lei cori, marittimo). Veli* lo studio del Katto, Ìm dtmamiatità dei f*tacci arenati litorale ¡fatiamo, ne «i La ltfge » «lei 1*117.