48 LA NAVK Potendo la i»roi»rietiV navale appartenere anelie a so cit iti, queste, per le predette limitazioni, se in nome col-letfiro o in accollili udita , alleile quando abbiano sede all’ estero, si considerano nazionali se qualcuno ilei soci solidali che dii nome alla ditta è cittadino italiano, e sono assimilate agli stranieri domiciliati nello Stato, se pur composte di stranieri, hanno sede in Italia ; se anonime si considerano nazionali se la sede principale di esse sia nello Stato ed ivi avvengano le assemblee generali. Le succursali di società estere sono assimilate agli stranieri domiciliati e residenti nello Stato, qualora di tatto vi tengano un rappresentante munito di mandato generale. Nel caso che una nave nazionale venga per qualsiasi fatto ad appartenere per più di un terzo a persone o a società che non abbiano i requisiti di nazionalità predetti , queste debbono fare il trapasso dei carati eccedenti a persona capace di jMtssederli, e, qualora non Io facciano entro 1’ anno, il capitano di jmrto del compartimento in cui è inscritta la nave promuove la vendita giudiziale dei carati stessi. Queste limitazioni, che hanno evidente carattere politico avendo lo Stato interesse che la propria marina da commercio appartenga in massima parte a nazionali, vanno perdendo sempre più importanza ora che il capitale non ha più patria e che, per mezzo delle azioni al latore, diventa internazionale. 4'2. La proprietà navale s’acquista sia mediante costruzione, come già abbiamo detto , sia mediante vendita volontaria o forzata, prescrizione, preda liellica e, a titolo gratuito come ogni altra proprietà, mediante successione o donazione. Tutti i trapassi di essa debbono essere denunziati al competente ufficio di porto, ed è punibile con rammenda chiunque, divenuto proprietario a partecipe alla proprietà di una nave, non si fa riconoscere dall'autorità marittima in tale sua qualità.