CAPITOLO XI. Assistenza in mare; naufragi e ricuperi. S3. Obbligo ridi' assistenza in mari» — s I. Naufragio sulle coste nazionali o estere—85. Ricupero—Si». Rinvenimento di nave abbandonata o rii oggetti in mare o sulla spiaggia—S7. Killo (Iella nave. S3. Il capitano di usiv<> nazionale clic incontri altra nave, anche straniera i» nemica, in pericolo di perdersi è in obbligo di accorrere in suo aiuto c prestarle ogni possibile assistenza, l’er il soccorso prestato si ha diritto al risarcimento dei danni, e se nelle o|terazionÌ di «occorsi! vi sia stato rischio della nave e delle ¡tersone sarà inoltre corrisposto un premio il quale però non potrà eccedere il decimo del valore degli effetti salvati. Nessuna convenzione o promessa di mercede per assistenza al salvataggio tanto della nave che delle persone ornerei sarà obbligatoria se sia stata fatta in pieno mare o al momento del sinistro. La retribuzione delle persone accorse al salvataggio o di quelle che avessero *) Art. 120 e seg. del end. mari t ti ino . Veri. G. II. Bf.M'AXTK, Il •alramruto t l'aotitlruza uri diri Ito marittimo (Torino, LoesclnT, 1SS9) e Url'SCIIETTIM . Il contrito drlVairittruia marittima r drl •alramrnlo, nel fascicolo V, anno 11*02. della « Rivista di diritto commerciale marittimo ».