7K I,A NAVE poiché si ritiene sufficiente l'annotazione ili sbarco nei rispettivi libretti matricolari. ti."). Il contratto d’arruolamento può anche risolversi o modificarsi per rottura volontaria o forzata del viaggio ; per vendita della nave ; per prigionia, malattia o morte del marinaio. In caso di rottura volontaria del viaggio, cioè per fatto dei proprietari, del capitano o dei noleggiatori, se il viaggio è rotto prima della partenza, il marinaio arruolato a viaggio od a mese ha diritto al pagamento delle giornate da esso impiegate ad allestire la nave e ritiene per indennità le anticipazioni ricevute; o, qualora non ne avesse avute, riceve per indennità, se arruolalo a mese, una mesata del salario convenuto ) se a viaggio una somma corrispondente a una mesata di salario fatto calcolo della durata presunta del viaggio slesso , e il salario intero nel caso che tale durata si presume minore di un mese. Se invece il viaggio è rotto dopo la partenza, il marinaio arruolato a viaggio ha diritto all'intero salario; quello a mese al salario convenuto per il tempo che ha servito e ad un’equa indennità proporzionata al salario stesso per il resto della durata presunta del viaggio per cui si era arruolato. La rottura forzata del viaggio può avverarsi per interdizione del commercio, per arresto della nave il' ordine del governo, e per jwrdita totale o parziale di essa. Nei primi due casi, quando cioè è interdetto il commercio eoi luogo di destinazione della nave, o quando questa è arrestata per ordine del governo, se prima che sia incominciato il viaggio, i marinai non hanno diritto che al pagamento delle giornate impiegate ad allestire la nave; se durante il corso del viaggio, per l'interdizione i marinai hanno diritto al pagamento del salario in proporzione del tempo che hanno servito, e per l'arresto . quelli arruolati a mese hanno diritto alla metà del salario durante il tem|>o dell' arresto stesso, quelli a viaggio al salario a norma «lei loro arruolamento. Se