254 ALLIGATI $ 2° Del pagamento per intervento o per onore. 299. Se la cambiale non è pagata dal trattario o dall’accettante, dall’emittente, o dalle persone indicate al bisogno, può essere pagata da un terzo. Il pagamento per intervento dev’essere dichiarato nell’atto di protesto. 300. Chi paga la cambiale per intervento è surrogato nei diritti del possessore, nei limiti indicati nell’articolo seguente. 301. Se il pagamento per intervento è fatto per conto del traente o dell’emittente, tutti i giranti sono liberati. Se è fatto per conto di un girante, sono liberati i giranti susseguenti. Se più persone offrono il pagamento per intervento, si applica la disposiztone del capoverso dell’articolo 272. 302. Il trattario che in tale qualità si presenta per pagare una cambiale protestata, ancorché non l’abbia accettata, dev’essere preferito ad ogni altro. Se il .trattario si presenta a pagare per intervento si pa-plica la disposizione dell’articolo precedente. SEZIONE Vili. Del protesto. 303. Il protesto dev’esser fatto da un notaro o da un usciere. Non è necessaria l’esistenza di testimoni. 304. Il protesto dove farsi con un solo atto : 1° al luogo indicato nella cambiale per l’accettazione o per il pagamento , ed in mancanza di tale indicazione alla residenza o alla dimora del trattario o dell’accettante, ovvero dell’emittente, o al suo ultimo domicilio conosciuto ; 2° alla residenza o alla dimora delle persone indicate nella cambiale per accettarla o per pagarla al bisogno nel luogo del pagamento ; 3° alla residenza o alla dimora dell’accettante per intervento.