282 MODULI. Segue: Giornalo Nautico. Lib. I. Art. 2. Il suddetto regolamento avrà effetto dal 1° aprile 1886 e da quel giorno cesseranno di aver vigore gli articoli 71 e 72 del regolamento per l’eseeuzion. del codice di commercio approvato col regio decreto 27 dicembre 1883, n. 113'.', nonché gli articoli 345 a 361 del regolamento per l’esecuzione del codice della marina mercantile approvato col regio decreto 20 novembre 1879, n. 5166. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 dicembre 1885. UMBERTO B. Brin. Tua j a ni. REGOLAMENTO Aut. 1. Il giornale nautico dei bastimenti mercantili nazionali si divide, secondo il disposto dell’articolo 500 del codice «li commercio, nei libri seguenti : 1° Giornale generale e di contabilità ; 2° Giornale di navigazione ; 3° Giornale di boccaporto o manuale di bordo ; •t° Inventario di bordo. Art. 2. Il giornale generale e di contabilità conforme all’ unito modello A , sur scritto esclusivamente dal capitano e da lui firmato. Su di esso, oltre alla trascrizione dei contratti di arruolamento, si dovrann annotare in ordine di data: a) gli oggetti componenti il carico in modo sommario ; b) l’entrata e la spesa riguardante la nave ; p) le avarie, il getto, gli altri infortuni e generalmente gli'avvenimenti importanti della navigazione e le deliberazioni prese durante il viaggio ; d) gli acconti dati ai marinai sui loro salari all’atto dell’arruolamento e durante il viaggio ; t ) i conti dei salari dovuti ai marinai disertati, deceduti o assenti dal bordo per altra causa ; f) le nascite e le morti avvenute a bordo in conformità agli atti pre-critti dal codice civile ; g) i testamenti ricevuti sul mare e gli effetti e valori lasciati dalle persone decedute ; h) i reati marittimi e comuni e i mancamenti commessi dalle persone dell’equipaggio e dai passeggi eri ; i) le punizioni inflitte dal capitano in virtù del potere disciplinare ;