XIV INTRODUZIONI-: ¡1 parmense (1820), il pontificio (1S21), Pai berti 110 (1842); t*il è servito di base a quasi tutte le codiciticazioni (lei paesi latini, munti e in (ìcrmania sorgeva una nuova legislazione, più evoluta e più consona ai trattici moderni, la (piale a sua volta ebbe specialmente influenza sui paesi nordici. Nella unificazione delle legislazioni italiane, trascurandosi a torto le nobili tradizioni delle nostre repubbliche e senza tener conto delle nuove esigenze dei tempi, il codice di commercio (1S (!.">) venne aneli’ esso modellato, per la parte marittima, sul codice francese; e d’ altra parte le norme amministrative c penali per la marina mercantile venivano riunite, con 11011 dissimili criteri ma con maggior studio e minor fretta . in altro codice detto appunto tirila in« ri mi mercantile, e ciò con 11011 piccolo detrimento di quell’unità organica e di queir autonomia die dovrebbe esser base della codici ticazione marittima. Entrambi i predetti codici si mostrarono ben presto difettosi, ed entrambi perciò subirono ima prima revisione, questo nel 1877, l'altro nel 1882. Però le riforme, troppo superficiali, non valsero a correggere del tutto i difetti d’origine, cosa die adesso è sempre più accentuata dalla evoluzione sensibilissima subita in questi ultimi tempi dalle comunicazioni e dai trasporti. IV, Nuove riforme adunque s’impongono. K per esse da qualche anno si vamio facendo indagini e studi che danno affidamento per un prossimo avvenire del nostro diritto marittimo che lo renda degno delle gloriose tradizioni. scevro d’anacronismi, consono alla vita economica (■ sociale di questi) epoca. Fin dal 1904 veniva istituita presso il Ministero della Marina una Commissione lieale con l’incarico di « procedere allo studio delle riforme da proporre nel codice per la marina mercantile e nella legislazione in generale che col codice stesso ha attinenza». Questa Commissione, nella sua primi) seduta . ad unanimità designava il programma dei suoi venturi lavori cosi: «La