132 COMMKKCIO MARITTIMO forza maggiore nei rischi pei quali 1’ assicurazione è fatta. 112. 11 contratto il’assicurazione contro i l iscili «Iella navigazione costituisce 1’ ansici/razione marittima *). lisso deve esser fatto per iscritto , non però a pena di nullità, e la relativa scrittura prende il nome di polizza ili uiwicurazione, la (piale deve contenere: il nome e co gnome e residenza o domicilio dell’assicurato e dell’as «¡curatore; l’oggetto e il premio dell’assicurazione; Ih somma assicurata ; i rischi che 1’ assicuratore assume a suo carico e il tempo dal «piale cominci-ino c in cui Uniscono ; il nome, specie, nazionalità e portata della nave; il nome e cognome del capitano ; il luogo dove gli oggetti assicurati sono stati <> devono essere caricati ; il porto o la rada donde la nave deve partire; i porti e le rade dove la nave deve caricare e scaricare e in cui deve entrare. Se le predette indicazioni o perchè 1’ assicurato non sia in grado di darle <> per la speciale qualità del contratto non possono farsi, vi si deve supplire con altre atte a determinare l’oggetto dell’as sicurazione. La polizza d’assicurazione può essere in quoti*, con la quale s’assicurano le merci per un dato viaggio senza indicare la nave che deve trasportarle. e d’abbonamento o flottante, più in uso in commercio, con la quale si assicurano tutte le merci che in un determinato periodo di tempo saranno caricate, su qualsiasi nave per un determinato o per qualsiasi viaggio, dall’assicurato, il quale ha 1' obbligo di dare volta per volta all’assicuratore avviso di ogni spedizione. 113. Oggetti d’ amica razione possono essere : qualsiasi nave; le macchine, attrezzi, corredo, armamento, dotazione e vettovaglie; le cose caricate; il nolo «li queste e dei passeggeri ; le somme date a cambio marittimo; ■) Art. 604 t' sej;. «lei cod. «li commercio.