CAPITOLO XXL Giurisdizione, competenza e procedura penale marittima. 179, Giurisdizione penale marittima —140. Competenza per materia— 141. Competenza per territorio — 142. Procedura. I3ti. La giurisdizione penale maritiima mercantile l) è esercitata: dall’autorità giudiziaria ordinaria; «lai tri -bunali consolari all’estero nei luoghi in cui dalle leggi, dai trattati e dagli usi ricevuti «'* permesso 1’ esercizio della giurisdizione consolare ; dai capitani ed ufficiali di porto; dai consoli all’estero e dai comandanti delle navi «la guerra in alto mare o nei luoghi in cui non risie-dono ufficiali consolari con esercizio di giurisdizione. 14». La competenza per materia dell’autorità giudiziaria ordinaria è regolata secondo le norme del codice di procedura penale. Circa le autorità consolari : il potere disciplinare è concesso indistintamente a tutti i consoli ; per le contravvenzioni sono competenti solo quei consoli che risiedono nei paesi in cui è consentita la giurisdizione consolare, mentre dove questa non è consentita, tale ■) Art. 433 e sej{. del coil. e 987 e sejf. del reg. marittimo.