COM MERCK) MARITTIMO 11 il. Sono privilegiati nulla mi ri' 4), nel seguente ordine di precedenza, i crediti per : 1° spe.se di giustizia fatte nell’interesse comune dei creditori per atti conservativi e di esecuzione sulla nave : 2” spese, indennità e premi di salvataggio dovuti per P ultimo viaggio *); :$° tasse di navigazione ; 4° salari dei piloti e dei custodi, e spose di custodia della nave dopo il sua ingresso nel porto; .V’ fitto dei magazzini pel deposito degli attrezzi o degli arredi della nave ; ti" spese di manutenzione della nave e dei suoi attrezzi ed arredi dopo il suo ultimo viaggio e l’ingresso nel porto ; 7" salari , emolumenti e indennità dovute al capitano e alle altre persone dell’ equipaggio3) e retribuzioni dovute alla cassa degl’invalidi della marina mercantile per l’ultimo viaggio; s° somme dovute per contribuzione di avarie comuni ; !)” somme di capitale e d’interessi dovute per le obbligazioni contratte dal capitano per bisogni della nave *) 1 privilegi commerciali competenti ni creditori stilla nave non possono farsi valere sul relativo prezzo di assicurazione (sentenza 29 dicembre 1X83 della Cassazione di Torino, ed altre). *) I.' espressione « ultimo viaggio » ha, per i privilegi, un concetto relativo da determinarsi , secondo le circostanze . con riguardo agl’ intendimenti dell’armatore, allo scopo e destinazione della spedizione, alle risultanze del contratto d'arruolamento (sentenza 18 dicembre 188t> della Corte di appello di Genova). Con tale espressione si contempla 1’ andata e il ritorno al porto primitivo di partenza dove avvenne l’ultimo contratto di arruolamento, e s' intende esteso il privilegio a tutto il tempo per cui durò la navigazione stipulata nel contratto (Sentenza 12 marzo 188H, id.). ■f) Le spese giudiziali fatte dalle persone dell’ equipaggio per ottenere la condanna dell’ armatore non godono il privilegio spettante al loro credito dei salari, ma vanno collocate fra i crediti cbirografari (sentenza 23 settembre 188»! della Cassazione di Torino).