RAPPORTI INT. MAIÌITT. IN TKMPO 1>I GUERRA 183 dà diritto ai proprietari delle navi danneggiate ad una indennità da determinarsi in antecedenza dell’ esecuzioni? dell’ordine. 148. È ancora purtroppo consentito dalle consuetudini internazionali che nella guerra marittima, a differenza che in quella terrestre, ciascuno degli Stati belligeranti possa catturare e predare navi mercantili nemiche in ogni parte del mare. La preda può essere fatta oltre che dalle fortificazioni e dalle navi da guerra adibite alla guerra, anche da navi mercantili purché legalmente a ciò autorizzate, come abbiamo visto, mediante lettere di inarca o di coma. La corsa, secondo i più umani e più moderni principii giuridici della guerra, è ritenuta cosa riprovevole, e da varie legislazioni interne, come tra le prime la nostra1), e da alcune convenzioni internazionali non è più consentita , e sarebbe stata anzi universalmente condannata senza l’opposizione dell’ Inghilterra che ancora ne sostiene 1’ opportunità. Del resto sarà fatta opera di vera civiltà quando sarà da tutti gli Stati accolto il principio che , come nella guerra terrestre , sia anche nelle ostilità sul mare rispettata la proprietà privata. K consuetudine esentare dal diritto di preda le barelle adibite alla pesca o alla piccola navigazione, e le navi in missione scientifica, filantropica o religiosa, sempre che non partecipino in nessun modo alle ostilità. 14i). Sia o pur no ammesso od applicato il diritto di preda, è naturale che in caso di guerra ciascuno Stato belligerante cerchi il’ impedire con ogni mezzo il trasporto per via di mare al nemico, di cose che a questo potrebbero direttamente essere utili nelle operazioni belliche. Tali cose costituiscono il contrabbando di guerra. 11 contrabbando di guerra è per norma proibito a l) Art. 207 e seg. elei coti, marittimo.