l'KOPKIK.TAKl K» ARMATOMI 55 negare tale autorizzazione : ha invece facoltà ili accordarla o di negarla quando è domandata dal proprietario o proprietari di soli sei carati e la vendita e richiesta da gravi ed urgenti circostanze riguardanti 1’ interesse comune. 48. Prima dell* armamento della nave i proprietari debbono dichiarare all’autorità marittima se nello Stato, o a quella consolare se all’estero, chi intendono di nominare per armatore. K si chiama armatore ') colui ohe, sia egli o 110 proprietario della nave, la impiega per uno o più viaggi, munendola degli «incetti necessari ed affidandola alla direzione di un capitano. Si può quindi avere un armatore proprietario, oppure un armatore gerente, cioè estraneo alla proprietà della nave e nominato ad impiegarla dal proprietario o dai proprietari di essa ]ht loro conto. Vi può essere inoltre un armatore no-leggiatore, il quale cioè, estraneo alla proprietà della nave, l’abbia presa in locazione impiegandola per conto proprio. Mancando la predetta dichiarazione è considerato armatore il proprietario di più di dodici carati o, se la proprietà è più frazionata, tutti i compartecipi. Quando nessuno dei proprietari nè l’armatore sono domiciliati nel compartimento d’inscrizione della nave, essi debbono deputare una |>ersona ivi domiciliata perchè li rappresenti dinanzi l’autorità marittima. ■i!*. I proprietari e gli armatori sono personalmente *) resjMtnsabili verso lo Stato delle |>ene pecuniaric incorse dal capitano nell’esercizio delle sue funzioni ; «lei pagamento delle tasse e di altri diritti marittimi ; della retribuzione, paghe e ritenzioni di paghe dovute alla ') Art. sa e se*, del cinti«! e 419 e Mg, diri regolamento marittimo. *) La rt-sponsaMIità «lei proprietari e