— 96 - Capitolo XII. DOVERI DELLE POPOLAZIONI LITORANEE VERSO LO STATO Oltre ai doveri generali, che stringono ogni cittadino alla patria, i cittadini dei paesi lungo il lido ne hanno alcuni speciali. Il lido, sotto il nome generico, di arenile, appartiene allo Stato. Perchè ogni arbitraria mutazione nel contorno della costa potrebbe danneggiare l’interesse pubblico, è proibito alterare la natura della costa senza averne ottenuto licenza dall’autorità suprema, che è la Direzione della marina mercantile presso il ministero di marina in Roma. La vendita del sale di mare è monopolio del governo nazionale ; è perciò severamente proibito ai cittadini far evaporare l’acqua del mare e decantarne il sale, salvo a coloro, che esercitano l’industria delle saline. Inoltre tutto ciò, che le onde trasportano dal largo e gettano sulla sponda e che, con termine collettivo, chiamasi stracquo, non appartiene a chi lo trova, ma va denunziato alla più prossima autorità marittima e doganale, che lo custodisce e restituisce al legittimo proprietario. Il lido del mare è una frontiera; non è perciò lecito introdurre dal mare alcuna merce sottoposta a dazio senza averla denunziata all’autorità doganale. Chi contravviene a questo dovere diventa un contrabbandiere di fatto, e la legge lo punisce severamente. La costa è, perciò, sorvegliata dalle guardie di finanza. Gli abitanti della costa in parte sono gente di mare, in parte alieni dalle professioni marine.