126 LA RINUNZIA DI RAPALLO Magiari, privati dunque del diritto di partecipare alle imminenti elezioni. Ma il sintomo tipico dell’attuale situazione della Jugoslavia, per quel che sopra tutto ci interessa, è la legge promulgata il 3 settembre, appunto, per le elezioni della Costituente, legge che, come è noto, nominativamente comprende fra le nuove circoscrizioni elettorali del nascente Stato jugoslavo anche il Goriziano e l’Istria, pur aggiungendo, in una disposizione transitoria, che per il momento si soprassiede alla convocazione dei comizi in quelle provincie. La notizia di simili enormità non parve molto incoraggiante, come segno di amichevoli disposizioni della Jugoslavia verso l’Italia, nel momento stesso in cui principiavano le conversazioni per giungere a questo compromesso territoriale. La Jugoslavia, infatti, con cotesta legge fondamentale della sua formazione unitaria, affermava e consacrava la pretesa che territori da noi tenuti per diritto nostro, garantito nei patti di guerra e sancito dalla vittoria, territori non mai seriamente contestati neppure dai nostri rinun-ziatori, fossero di sua legittima pertinenza. Per dissipare siffatta impressione si cercò bensì di far credere che, in fondo, quella tale enunciazione più o meno platonica non avesse altro valore, se non quello di un espediente di politica interna, escogitato dal Governo di Belgrado per tener quieti gli Sloveni e i Croati, e si sofisticò anche sul significato concreto di quei due termini geografici, Goriziano e Istria, dicendo che dopo tutto per Goriziano — che non voleva dire niente affatto Gorizia — si poteva intendere quella parte più accentuatamente allogena della vecchia contea principesca di Gorizia e Gradisca, su cui anche, fino ad un certo punto, i Jugoslavi potevano avanzare pretese