— 41 — eventualità di prendere delle misure per assicurare la navigazione aerea internazionale sul territorio e sulle acque territoriali della Turchia. Gli Stati che hanno combattuto accanto alla Turchia nell’ultima guerra, vengono esclusi da questi privilegi. Questo trattamento di favore, a danno della Turchia e dei suoi ex-alleati viene soppresso, non appena uno di questi Stati diventa membro della Società delle Nazioni. Una fortezza medioevale. Anche qui, sussiste dunque l’eterno concetto di privilegi a favore di una determinata casta ; anche qui la Società delle Nazioni invece di essere una vera e propria società internazionale, diviene un monopolio di pochi favorizzati ed appunto per questo è destinata a scomparire come una qualsiasi fortezza medioevale. La parte undicesima si riferisce ai Porti e ferrovie per i quali la Turchia si vede costretta a riconoscere nuovi privilegi e concessioni a favore degli alleati. La parte dodicesima regola l’organizzazione del lavoro ed è riprodotta dai precedenti trattati. Prescindendo dalle considerazioni d’indole tecnioa che queste due parti possono contenere, esse rien-trono perfettamente entrambe nel criterio generale del trattato : sorveglianza e controllo. La Turchia viene più che mai equiparata ad un eterno minorenne collocato sotto tutela, con la differenza che, in diritto civile italiano, il tutore « ha cura della persona del minore interdetto e ne amministra i beni (art. 277 0. C.) » mentre la Turchia, circondata da tante cure... disinteressate, vede restringersi ogni giorno il proprio patrimonio.