- 18 — venta il punt.o di partenza di una serie di applicazioni essenziali alle 13 parti del trattato) si crea una situazione che io considero immorale e antigiuridica, ma che gli stessi Europei non possono fare a meno di qualificare anormale e agiuridica. Ciò premesso, non si può più, parlando della Turchia, adoperare la parola diritto o diritto internazionale. Dite arbitrio; dite fantasia senza limiti ; poiché non v’è altro giudice nelle eccezioni e le limitazioni, se non gli stessi interessati. Era indispensabile, dite voi, per la pace europea, dare alla Turchia uno stato giurico speciale? Non lo so. Non lo so. Non lo so ! Datemi almeno questa Società delle Nazioni che me lo deve dire ; questa Società di tutte le Nazioni, sola qualificata per decretare questa anomalia giuridica ; e allora io forse m’inchinerò davanti a questa espressione del buon senso universale. “ Tbat in thè question, M.ster Lloyd George ! „ Ecco le riflessioni che provocarono in me, a prima vista, gli art. 37 e 38 del trattato di Sèvres che aprono « in tempo di guerra e in tempo di paco gli Stretti a tutte le navi » e li dichiarano sotto il controllo di una commissione detta «commissione degli stretti ». E aggiungo : il senso e la natura del controllo giuridico necessario su questo paese (di cui questi articoli sono una manifestazione) potrebbe solo risultare da una lunga e faticosa inchiesta. Non è certo compito mio, rilevando il carattere giuridico anormale del trattato di Sèvres di edificarne (Iddio me ne guardi !) un altro accanto. Ma qualunque sia la natura di questo controllo, non potrebbe mai e in nessun caso giustificare la soppressione del-